IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare agli articoli 6 e 16; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, ed in particolare all'art. 38, relativamente alle modifiche allo statuto medesimo; Visto il regolamento generale di Ateneo transitorio, ed in particolare all'art. 3, relativamente alle modifiche allo statuto medesimo; Viste le deliberazioni del senato accademico decreto direttoriale 7 aprile 1998 e 11 giugno 1998, e del Consiglio di amministrazione decreto direttoriale 19 maggio 1998, con cui e' stato proposto di modificare l'art. 31 dello statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, relativamente alle indennita' di carica; Preso atto dei pareri espressi dal consiglio degli studenti, adunanza del 22 aprile 1998, e dal consiglio delle strutture scientifiche, adunanza del 20 maggio 1998; Vista la deliberazione del senato accademico dell'8 luglio 1998, con cui, acquisito il parere conforme del consiglio di amministrazione del 16 giugno 1998, e' stata approvata l'aggiunta del comma 1-bis all'art. 31 dello statuto dell'Universita' degli studi di Trieste; Vista la nota rettorale del 18 agosto 1998, prot. n. 9792, di trasmissione al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica della deliberazione del senato accademico dell'8 luglio 1998 di approvazione della succitata modifica allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste; Vista la nota del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica decreto direttoriale 22 settembre 1998, prot. n. 1417, assunta a protocollo dell'Universita' degli studi di Trieste n. 22862 decreto direttoriale 6 ottobre 1998, non contenente alcun rilievo in merito alla modifica succitata; Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica dell'art. 31 dello statuto dell'Universita' degli studi di Trieste; Decreta: Art. 1. E' approvata la seguente modifica allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, che prevede l'aggiunta del comma lbis all'art. 31 "Indennita'": "1-bis. - Al rettore puo' essere riconosciuta un'indennita' di carica a gravare sul bilancio dell'Universita', annualmente determinata dal consiglio di amministrazione".